Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione modificatrice di altra non impugnata - Riferibilità dei vizi anche al testo originario - Evenienza priva di rilievo - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi in via principale - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione.
Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che ha modificato l'art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, non rileva che il contrasto con il riparto di competenze costituzionali prospettato dal Governo fosse riferibile anche al testo originario, non impugnato, della disposizione modificata, giacché la disposizione modificatrice - che comunque presenta un contenuto di novità - ha l'effetto di rinnovare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. L'omessa impugnazione da parte del Governo di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo, dato che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).