Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39092  39093  39094  39096  39097  39098  39099  39100  39101


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione modificatrice di altra non impugnata - Riferibilità dei vizi anche al testo originario - Evenienza priva di rilievo - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi in via principale - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione.

Testo

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che ha modificato l'art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, non rileva che il contrasto con il riparto di competenze costituzionali prospettato dal Governo fosse riferibile anche al testo originario, non impugnato, della disposizione modificata, giacché la disposizione modificatrice - che comunque presenta un contenuto di novità - ha l'effetto di rinnovare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. L'omessa impugnazione da parte del Governo di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo, dato che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 6  co. 3

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte