Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Previsione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le modifiche esterne all'edificio eseguite contestualmente a lavori di ristrutturazione edilizia interni - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. - l'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui è stata sostituita la lett. e) dell'art. 21-bis, comma l, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo - che assoggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) gli interventi di ristrutturazione edilizia comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio «con contestuali modifiche all'esterno» - si pone in evidente contrasto con l'art. 10, comma l, lett. c), del TUE, costituente principio fondamentale della materia «governo del territorio», il quale assoggetta a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lett. a, del TUE) gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche «dei prospetti» (ovvero, del fronte o della facciata) e dunque modifiche «all'esterno» dell'edificio. Né può ritenersi - secondo l'interpretazione riduttiva proposta dalla Regione, ma non corrispondente al tenore letterale - che la disposizione impugnata assoggetti alla SCIA solo le modifiche di dettaglio delle facciate esistenti.