Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39092  39093  39094  39095  39096  39098  39099  39100  39101


Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.

Testo
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 10, comma l, lett. c), del TUE, può ritenersi assorbito il concorrente profilo di contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., denunciato dal Governo assumendo che la disciplina della SCIA sia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni».

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 6  co. 11

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 21  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte