Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/09/2016; Decisione del
20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Testo
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 10, comma l, lett. c), del TUE, può ritenersi assorbito il concorrente profilo di contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., denunciato dal Governo assumendo che la disciplina della SCIA sia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni».
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 10, comma l, lett. c), del TUE, può ritenersi assorbito il concorrente profilo di contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., denunciato dal Governo assumendo che la disciplina della SCIA sia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/04/2015
n. 12
art. 6
co. 11
legge della Regione Liguria
06/06/2008
n. 16
art. 21
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte