Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Previsione della DIA obbligatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d'uso su immobili compresi nelle zone omogenee a (o ad esse assimilabili) - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, comma 15, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui è stato modificato l'art. 23, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo, assoggettando obbligatoriamente a dichiarazione di inizio di attività (DIA) gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d'uso su immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili, prevede la DIA "obbligatoria" come modello procedimentale sostitutivo del permesso di costruire, anziché come modello alternativo, così discostandosi dalla disciplina statale dei titoli abilitativi, e quindi dai principi fondamentali della materia "governo del territorio", alla cui stregua - per la stessa tipologia di opere - il privato ha facoltà di chiedere il permesso di costruire (artt. 10, comma l, lett. c, del TUE) o, alternativamente, di optare per la presentazione della DIA (c.d. "super DIA", di cui all'art. 22, comma 3, del TUE).