Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Esonero dal contributo di costruzione per categorie di interventi rientranti nella nozione di manutenzione straordinaria o in quella di ristrutturazione edilizia - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui sono stati modificati gli artt. 38, comma 1, lett. a) e c), e 39, comma 1 (con l'aggiunta della lett. g-bis), della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. Le disposizioni impugnate dal Governo esonerano dal contributo di costruzione due categorie di «interventi sul patrimonio edilizio esistente» (quelli con un aumento della superficie agibile inferiore a 25 mq o con variazione di superficie derivante da mera eliminazione di muri divisori; e quelli di frazionamento di unità immobiliari che determinino un numero di unità immobiliari inferiore al doppio di quelle esistenti, sia pur con aumento della superficie agibile) che possono rientrare, a seconda delle loro caratteristiche, nella nozione di «manutenzione straordinaria» (come definita agli artt. 3, comma 1, lett. b, e 6, comma 2, lett. a, del TUE) o in quella di «ristrutturazione edilizia» (come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d, del TUE). Tali fattispecie di totale esonero contrastano con i principi fondamentali della materia, che prevedono per la manutenzione straordinaria (ove ricorrano i presupposti dell'art. 17, comma 4, del TUE) una riduzione del contributo alla sola parte corrispondente alla incidenza delle opere di urbanizzazione, e per la ristrutturazione edilizia il pagamento del contributo per intero, salvi casi particolari di esonero o di riduzione (art. 17, commi 3, lett. b, e 4-bis del TUE).
L'onerosità del titolo abilitativo e le coessenziali deroghe ad esso (elencate all'art. 17 del TUE) partecipano della stessa natura di principio fondamentale della materia "governo del territorio". (Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980).