Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39092  39093  39094  39095  39096  39097  39098  39099  39101


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Definizione della nozione di incremento del carico urbanistico correlato ad interventi di manutenzione straordinaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 21, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui è stato modificato l'art. 39, comma 2-bis, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata si limita a precisare la nozione di aumento del "carico urbanistico", stabilendo che esso ricorre quando vi sia un incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 mq e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, ma non per questo si discosta dal principio fondamentale della materia "governo del territorio" espresso dall'art. 17, comma 4, del TUE, che commisura alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione il contributo di costruzione per gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti aumento del carico urbanistico.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 6  co. 21

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 39  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 17    co. 4