Reati e pene - Pene sostitutive - Introduzione, mediante decreto legislativo, della detenzione domiciliare sostitutiva - Disciplina delle licenze - Delitto di evasione in caso di allontanamento, senza giustificato motivo, dal luogo di detenzione domiciliare - Condizione - Assenza protratta per più di dodici ore, anziché immediata, come previsto per il delitto di evasione - Lamentata violazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione, irragionevole disparità di trattamento nonché contrasto con la finalità rieducativa della pena - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210047).
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza nel giudizio a quo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. s) e v), del d.lgs. n. 150 del 2022 che modificando, rispettivamente, gli artt. 69 e 72 della legge n. 689 del 1981, disciplinano, in relazione alla nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, le licenze e la responsabilità penale, per delitto di evasione, del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto. Non spetta al rimettente fare applicazione di tali disposizioni, dal momento che le licenze sono di competenza del magistrato di sorveglianza mentre sarà il giudice che debba eventualmente provvedere sulla responsabilità penale del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto ad applicare la disposizione relativa all’evasione.