Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39092  39093  39094  39095  39096  39097  39098  39099  39100


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Previsione del contributo di costruzione in misura ordinaria per alcuni interventi edilizi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione - Censura formulata in termini generici - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in relazione ai canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione. La censura di eccessiva gravosità del contributo di costruzione nella misura ordinaria, imposto dalle disposizioni impugnate, è formulata in termini così generici da non consentire di identificare le ragioni dell'asserita violazione dei parametri evocati.


La questione di legittimità costituzionale in via principale deve essere dichiarata inammissibile quando non offra un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri invocati (Precedenti citati: sentenze n. 250 e n. 221 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 6  co. 20

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 6  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte