Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari - Soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano disposta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Denunciato esercizio anticipato della delega rispetto al termine iniziale stabilito per gli uffici siti nelle Province dell'Aquila e di Chieti - Denunciata inosservanza dei pareri delle Commissioni parlamentari - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata dal TAR Abruzzo, in riferimento all'art. 76 Cost., per asserita violazione dell'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 e mancata considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato. Il decreto legislativo censurato, disponendo la soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano, non ha violato il dies a quo di esercizio della delega per la riorganizzazione degli uffici giudiziari situati nelle Province dell'Aquila e di Chieti, poiché il differimento di tre anni stabilito dal citato comma 5-bis relativamente alle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ha ad oggetto solo il termine "finale" per l'esercizio della delega, e non anche il termine iniziale, di cui il legislatore delegante non si è occupato, lasciandolo automaticamente coincidere con l'entrata in vigore della legge di delegazione. La scelta del legislatore delegato di esercitare il suo potere unitariamente, senza avvalersi della proroga concessagli per le suddette aree, è estranea al thema iudicandi e comunque non è incoerente con i criteri di delega. I pareri delle Commissioni parlamentari sulla opportunità di espungere dallo schema del decreto legislativo il riferimento alla Corte d'appello dell'Aquila non erano vincolanti, come risulta dall'art. 1, comma 4, della legge n. 148 del 2011; e comunque il Governo ha tenuto conto di essi, pur se con diverse modalità. (Precedente citato: sentenza n. 237 del 2013, secondo cui è conforme ai criteri della delega una riorganizzazione del sistema giudiziario coordinata e ispirata a visione globale).