Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari - Potestà di decretazione delegata integrativa e correttiva - Termine unitario di due anni per esercitarla - Scadenza prima che sia operativa la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Avezzano disposta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Denunciata disparità di trattamento tra uffici in violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria - Insussistenza - Rispondenza del termine unitario ai principi di certezza del diritto e di affidamento - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, censurato dal TAR Abruzzo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto prevede un unico termine biennale per l'adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, tale da scadere prima che sia operativa la soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano prevista dal d.lgs. n. 155 del 2012. Il rinvio dell'efficacia della riorganizzazione dei tribunali situati nelle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 - disposto dall'art. 11, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 155 e prorogato dall'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 150 del 2013 - non è finalizzato a permettere una verifica della scelta e un possibile ripensamento attraverso l'esercizio della potestà correttiva delegata, bensì a coordinare il trasferimento delle funzioni con i tempi di ricostruzione delle sedi dell'Aquila e di Chieti, trovando perciò fondamento esclusivamente in esigenze logistiche e funzionali. È dunque ingiustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria; ed anzi, la previsione di un termine unitario per l'esercizio della delega integrativa e correttiva risponde ai valori costituzionali di certezza del diritto e affidamento del cittadino.