Sentenza 233/2016 (ECLI:IT:COST:2016:233)
Massima numero 39084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/09/2016; Decisione del
21/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:
39085
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione sintetica ma sufficiente della fattispecie di causa - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione sintetica ma sufficiente della fattispecie di causa - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui impedisce la rinnovazione delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. L'ordinanza di rimessione chiarisce in termini sintetici, ma sufficienti, la situazione processuale all'esame del rimettente e le ragioni che impongono l'applicazione della norma censurata, precisando, tra l'altro, che nella specie non vi erano concreti elementi idonei a costituire le eccezionali esigenze cautelari richieste per la rinnovazione della misura non carceraria.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui impedisce la rinnovazione delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. L'ordinanza di rimessione chiarisce in termini sintetici, ma sufficienti, la situazione processuale all'esame del rimettente e le ragioni che impongono l'applicazione della norma censurata, precisando, tra l'altro, che nella specie non vi erano concreti elementi idonei a costituire le eccezionali esigenze cautelari richieste per la rinnovazione della misura non carceraria.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 309
co. 10
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte