Ordinanza 234/2016 (ECLI:IT:COST:2016:234)
Massima numero 39072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto di liquidazione di spese di giustizia - Soppressione, ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2011, del termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta comunicazione - Denunciata insussistenza di alcun termine impugnatorio - Premessa interpretativa superata da precedente sentenza interpretativa di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento civile - Opposizione a decreto di liquidazione di spese di giustizia - Soppressione, ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2011, del termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta comunicazione - Denunciata insussistenza di alcun termine impugnatorio - Premessa interpretativa superata da precedente sentenza interpretativa di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate dal Tribunale ordinario di Trani in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost. La premessa interpretativa da cui muove il rimettente è già stata superata mediante pronuncia di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identiche questioni, rilevando come il termine per la proposizione dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure sottoposte alle regole del "rito sommario", al cui schema base l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto il procedimento di cui trattasi. (Precedente specifico citato: sentenza n. 106 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate dal Tribunale ordinario di Trani in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost. La premessa interpretativa da cui muove il rimettente è già stata superata mediante pronuncia di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identiche questioni, rilevando come il termine per la proposizione dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure sottoposte alle regole del "rito sommario", al cui schema base l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto il procedimento di cui trattasi. (Precedente specifico citato: sentenza n. 106 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 34
co. 17
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 15
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
co. 7
Altri parametri e norme interposte
legge 18/06/2009
n. 69
art. 54
co. 1
legge 18/06/2009
n. 69
art. 54
co. 4