Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale riconosciuto civilmente invalido - Riclassificazione del rapporto di lavoro, presso aziende del servizio sanitario regionale, da convenzionale a dipendente - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2015, e (in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) dell'art. 85 della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., 14 e 17 dello statuto della Regione siciliana, in relazione agli artt. 8, comma 1, prima parte, e 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura).
In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).