Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Norme CEDU - Evocazione nella motivazione dell'atto introduttivo del giudizio senza riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Valore solo rafforzativo delle altre censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di parziale inammissibilità basata sull'assunto che il giudice a quo intenda, tra l'altro, prospettare un diretto contrasto dell'art. 567, comma secondo, cod. pen. con l'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Proprio la mancata menzione dell'art. 117, primo comma, Cost. nell'atto introduttivo fa ritenere che i riferimenti alla norma convenzionale, presenti in motivazione, svolgano solo un ruolo rafforzativo delle censure relative alla denunciata carenza di proporzionalità tra l'intervento repressivo attuato mediante la norma censurata e l'esigenza di tutela ad esso sottesa.
Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme della CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. (Precedenti citati: ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010).