Sentenza 236/2016 (ECLI:IT:COST:2016:236)
Massima numero 39108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/09/2016;  Decisione del  21/09/2016
Deposito del 10/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39107  39109  39110


Titolo
Reati e pene - Proporzionalità della pena rispetto al disvalore dell'illecito e finalità rieducativa della pena - Fondamento e corollari dei due principi - Congiunta violazione in caso di manifesta sproporzione della risposta sanzionatoria.

Testo

L'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. Il principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a negare legittimità alle incriminazioni che, seppur idonee a fini di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenibili con la tutela dei beni e valori offesi. In questa prospettiva, deve essere ricordato anche l'art. 49, n. 3), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»). In tale delicato settore dell'ordinamento, il principio di proporzionalità esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale (Precedenti citati: sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989; sentenza n. 50 del 1980).


Anche la finalità rieducativa della pena - che, caratterizzando quest'ultima nel suo contenuto ontologico, non vale per la sola fase esecutiva, ma obbliga il legislatore e i giudici della cognizione - richiede un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. L'eventuale palese sproporzione della risposta punitiva (e del sacrificio della libertà personale) vanifica tale finalità, compromettendo ab initio il processo rieducativo, al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna ingiusta svincolata dalla gravità e dal disvalore della propria condotta. In tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena. (Precedenti citati sentenze n. 251 del 2012, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994, n. 313 del 1990; nonché sentenze n. 183 del 2011 e n. 129 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  n. 3)