Reati e pene - Determinazione della pena - Sindacato di legittimità costituzionale sulle scelte discrezionali del legislatore - Limiti - Possibilità di emendare scelte sanzionatorie manifestamente irragionevoli per sproporzione - Condizioni.
Non appartengono alla Corte costituzionale valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, alle quali è tipicamente chiamata la rappresentanza politica, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, ordinanze n. 249 del 2007, n. 71 del 2007, n. 169 del 2006, n. 45 del 2006, che affermano la discrezionalità del legislatore in materia, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate).
Ove sia richiesto, a fini di giustizia, il giudizio di "ragionevolezza intrinseca" di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, la valutazione della Corte costituzionale deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo. Essenziale è l'individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza censurata. Con tali rigorose modalità, è rispettato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di trattamento sanzionatorio penale, è consentito alla Corte emendare le scelte del legislatore «in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento»: giacché obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016, n. 23 del 2016 e n. 22 del 2007)