Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetto in malam partem in materia penale - Preclusione stante il principio della riserva di legge - Eccezione - Questioni aventi a oggetto leggi speciali - Conseguente riespansione della norma generale, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale (nel caso di specie, inammissibilità delle questione relativa alla disposizione che detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva). (Classif. 204003).
Costituisce eccezione al generale principio dell’inammissibilità di questioni in malam partem in materia penale l’ammissibilità delle questioni relative a norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune, o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. In questa ipotesi, infatti, l’ablazione, ad opera della Corte, della lex specialis comporta l’automatica riespansione della norma generale o comune, il che costituisce una reazione naturale dell’ordinamento – conseguente alla sua unitarietà – alla scomparsa della norma costituzionalmente illegittima, senza che possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo in materia punitiva. (Precedenti: S. 394/2006 – mass. 30803; S. 148/1983)
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, stante il divieto di pronunce di illegittimità costituzionale in malam partem in materia penale, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 150 del 2022 che, sostituendo l’art. 56 della legge n. 689 del 1981, detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Non costituendo la disposizione censurata lex specialis rispetto agli artt. 47-ter e 47-quinquies ordin. penit., che disciplinano l’omonima misura alternativa, non è invocabile la relativa eccezione al principio dell’inammissibilità di questioni in malam partem. Le discipline attengono, infatti, a istituti diversi, regolati in un differente corpus normativo e applicabili, in un caso, dal giudice della cognizione e, nell’altro, dal tribunale di sorveglianza. Inoltre, l’eventuale ablazione, da parte di questa Corte, della disposizione censurata, non determinerebbe l’automatica riespansione della disciplina dettata dalla legge sull’ordinamento penitenziario, tanto che lo stesso rimettente auspica non già una pronuncia meramente ablativa, bensì una pronuncia che sostituisca l’attuale disciplina dettata dall’art. 56 con quella degli artt. 47-ter e 47-quinquies ordin. penit. La censura relativa all’art. 27 Cost. è, inoltre, inammissibile anche in ragione della totale assenza della relativa motivazione nell’ordinanza di rimessione).