Sentenza 236/2016 (ECLI:IT:COST:2016:236)
Massima numero 39110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/09/2016;  Decisione del  21/09/2016
Deposito del 10/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39107  39108  39109


Titolo
Reati e pene - Delitto di alterazione di stato - Alterazione dello stato civile del neonato mediante falso - Pena edittale della reclusione da cinque a quindici anni - Manifesta irragionevolezza per eccesso - Violazione dei principi di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa di essa - Parificazione del trattamento edittale a quello (reclusione da tre a cinque anni) previsto per l'alterazione di stato mediante sostituzione del neonato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Auspicato intervento del legislatore.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 567, secondo comma, cod. pen. (delitto di alterazione di stato di famiglia del neonato commesso mediante falso), nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. La severa cornice edittale censurata dal rimettente Tribunale ordinario di Varese - mentre non può ritenersi anacronistica in rapporto al mutato contesto normativo, tecnico e scientifico (giacché il disvalore della condotta sanzionata e l'inerente allarme sociale non sono attenuati né dall'astratta possibilità delle prove genetiche per l'accertamento della filiazione, né dalle riforme del diritto di famiglia intervenute nel diverso settore del diritto civile) - risulta, sul piano della ragionevolezza intrinseca, manifestamente sproporzionata al reale disvalore della condotta punita, ledendo congiuntamente il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso (art. 3 Cost.) e quello della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.). L'eccessiva severità della sanzione, pur se applicata nel minimo edittale, costringe infatti il giudice ad infliggere una punizione irragionevolmente sproporzionata per eccesso, anche nell'ipotesi di condotte poste in essere allo scopo di giovare agli interessi del neonato attribuendogli un legame familiare altrimenti assente; e può così ingenerare nel condannato la convinzione (ostativa a un efficace processo rieducativo) di essere vittima di un ingiusto sopruso. La manifesta irragionevolezza per sproporzione si evidenzia anche al cospetto della meno severa cornice (reclusione da tre a dieci anni) stabilita dal primo comma dell'art. 567 cod. pen. per l'altra fattispecie di alterazione dello stato di famiglia del neonato, commessa mediante la sua sostituzione. Le due fattispecie non sono del tutto disomogenee, essendo identico l'evento delittuoso (alterazione dello stato civile del neonato) e, di conseguenza, il bene giuridico protetto (diritto del minore alla corretta rappresentazione della propria ascendenza); né le differenti modalità esecutive esprimono, in sé stesse, connotazioni di disvalore tali da legittimare una divergenza di pena edittale. Pertanto, alla luce dei poteri di intervento della Corte costituzionale, l'unica soluzione praticabile per eliminare la manifesta irragionevolezza denunciata, utilizzando coerentemente grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, consiste nel parificare (in mitius) il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie incriminatrici nelle quali si articola l'unitario art. 567 cod. pen. È auspicabile un intervento del legislatore che, riconsiderando funditus, ma complessivamente, il settore dei delitti in esame, potrà introdurre i diversi trattamenti sanzionatori ritenuti adeguati. (Precedenti citati: ordinanza n. 106 del 2007, secondo cui le fattispecie previste dai due commi dell'art. 567 cod. pen., malgrado la diversità di trattamento sanzionatorio - in sé non censurabile -, tutelano entrambe l'interesse del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza; sentenza n. 31 del 2012, secondo cui il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen., non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per gli interessi morali e materiali del minore; sentenze n. 354 del 2002 e n. 440 del 1994, relative a discipline legislative censurate dalla Corte per irragionevolezza sopravvenuta).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 567  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte