Ordinanza 237/2016 (ECLI:IT:COST:2016:237)
Massima numero 39083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/09/2016;  Decisione del  21/09/2016
Deposito del 10/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Procedura per l'applicazione e trattamento irrogabile - Denunciata valutazione fittizia del fatto contestato come reato - Violazione dell'obbligo di congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e dei principi di tassatività e determinatezza legale delle pene, di non colpevolezza dell'imputato sino a condanna definitiva, di soggezione del giudice solo alla legge, di buon andamento ed efficienza delle attività dei pubblici poteri, di economicità e ragionevole durata del processo penale - Carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per carente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 97, 101 e 111, secondo e sesto comma, Cost., aventi ad oggetto l'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui già altrimenti non disponga»; l'art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., «in quanto prescrive la applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate»; l'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilità, di validità o di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento»; e gli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen., laddove «prescrivono la irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva». Le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi a quibus, limitandosi ad indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; inoltre, nulla dicono sull'esistenza, nei casi di specie, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 168-bis cod. pen. per l'applicazione della messa alla prova.


Come la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione,preclude il necessario controllo in punto di rilevanza. (Precedenti citati: sentenza n. 338 del 2011; ordinanze n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 162 del 2015 e n. 99 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 464  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 464  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 464  co. 4

codice di procedura penale    n.   art. 464  co. 

codice penale    n.   art. 168  co. 2

codice penale    n.   art. 168  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 6

Altri parametri e norme interposte