Consiglio regionale - Norme statutarie della Regione Calabria - Temporaneo affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale nominato assessore - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 3 giugno 2014, n. 393, aggiuntivo del comma 4-ter all'art. 35 dello statuto della Regione Calabria, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura, medio tempore inapplicata).
La rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.