Ordinanza 238/2016 (ECLI:IT:COST:2016:238)
Massima numero 39086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 10/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Consiglio regionale - Norme statutarie della Regione Calabria - Temporaneo affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale nominato assessore - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 3 giugno 2014, n. 393, aggiuntivo del comma 4-ter all'art. 35 dello statuto della Regione Calabria, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura, medio tempore inapplicata).


La rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa statutaria regione Calabria  03/06/2014  n. 393  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 122  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23