Sentenza 239/2016 (ECLI:IT:COST:2016:239)
Massima numero 39125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39126  39127  39128  39129  39130  39131  39132


Titolo
Commercio - Norme della Regione Puglia - Orari d'apertura degli esercizi commerciali - Possibilità di regolazione mediante accordi volontari tra gli operatori o nell'ambito dei progetti di valorizzazione commerciale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del divieto europeo di intese restrittive della concorrenza - Carenza di sviluppo argomentativo e genericità della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per genericità della censura - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, e 13, comma 7, lett. c), della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Il ricorso statale - limitandosi ad asserire che le disposizioni impugnate promuoverebbero accordi tra operatori sulla variabile concorrenziale dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, e che così facendo legittimerebbero intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del TFUE - non si fa carico di ricostruire i presupposti cui è subordinato il divieto di intese (con particolare riguardo alla natura della delega a privati di decisioni economiche, al pregiudizio al commercio tra gli Stati dell'UE e alla conseguente applicabilità della normativa europea, alla rinuncia dell'ente pubblico territoriale a controllare l'applicazione del divieto, alla probabilità che si verifichino significative alterazioni della concorrenza e alla natura diretta o indiretta di esse), rinunciando altresì ad una completa, e pur necessaria, indicazione della conferente giurisprudenza comunitaria o, almeno, delle indicazioni da questa desumibili.


Per costante giurisprudenza costituzionale, nei ricorsi in via principale, non solo deve, a pena di inammissibilità, essere individuato l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che si censura e ai parametri che si ritengono violati), ma il ricorrente ha anche l'onere di esplicitare un'argomentazione di merito a sostegno del vulnus lamentato, onere che deve considerarsi addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali. (Precedente citato: sentenza n. 38 del 2016).


In relazione al rispetto di normativa comunitaria, l'assenza, nei ricorsi in via principale, di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea alla legge impugnata rende generico il riferimento ad esse. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 199 del 2012 e n. 185 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  16/04/2015  n. 24  art. 9  co. 4

legge della Regione Puglia  16/04/2015  n. 24  art. 13  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  10/10/1990  n. 287  art. 2  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 101