Sentenza 239/2016 (ECLI:IT:COST:2016:239)
Massima numero 39126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Titolo
Commercio - Norme della Regione Puglia - Pianificazione territoriale degli insediamenti commerciali - Previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti di maggiori dimensioni - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri in modo solo assertivo - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Commercio - Norme della Regione Puglia - Pianificazione territoriale degli insediamenti commerciali - Previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti di maggiori dimensioni - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri in modo solo assertivo - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per genericità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 della legge n. 27 del 2012. Il ricorso statale - mentre esplicita il contenuto della disposizione impugnata - risulta meramente assertivo in relazione alla violazione dei suddetti parametri, i quali, anche in considerazione della loro ampiezza espressiva, avrebbero dovuto essere oggetto di una più approfondita disamina, che ne evidenziasse gli aspetti rilevanti in relazione alla norma censurata, in modo da supportare la loro asserita violazione con argomenti specifici, tali da consentire di comprendere e saggiare nel merito la fondatezza delle censure. Quanto alla norma interposta, il mero riferimento alla disposizione che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 1 del 2012 non consente di individuare la pertinente disposizione di tale decreto cui il ricorrente intende fare riferimento.
Sono dichiarate inammissibili - per genericità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 della legge n. 27 del 2012. Il ricorso statale - mentre esplicita il contenuto della disposizione impugnata - risulta meramente assertivo in relazione alla violazione dei suddetti parametri, i quali, anche in considerazione della loro ampiezza espressiva, avrebbero dovuto essere oggetto di una più approfondita disamina, che ne evidenziasse gli aspetti rilevanti in relazione alla norma censurata, in modo da supportare la loro asserita violazione con argomenti specifici, tali da consentire di comprendere e saggiare nel merito la fondatezza delle censure. Quanto alla norma interposta, il mero riferimento alla disposizione che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 1 del 2012 non consente di individuare la pertinente disposizione di tale decreto cui il ricorrente intende fare riferimento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
16/04/2015
n. 24
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 24/03/2012
n. 27
art. 1