Sentenza 239/2016 (ECLI:IT:COST:2016:239)
Massima numero 39127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39125  39126  39128  39129  39130  39131  39132


Titolo
Commercio - Norme della Regione Puglia - Possibilità che i progetti di valorizzazione commerciale prevedano il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici - Obbligo per i nuovi impianti di distribuzione di carburante di essere dotati di almeno un prodotto ecocompatibile GPL o metano - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di parametro non menzionato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di corrispondenza con le censure autorizzate dal Consiglio dei ministri - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, lett. a), e 45, della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Tale parametro non è menzionato nella delibera consiliare di autorizzazione ad impugnare le suddette disposizioni.


Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015 e n. 298 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  16/04/2015  n. 24  art. 13  co. 7

legge della Regione Puglia  16/04/2015  n. 24  art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte