Commercio - Norme della Regione Puglia - Possibilità che i progetti di valorizzazione commerciale prevedano il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici - Obbligo per i nuovi impianti di distribuzione di carburante di essere dotati di almeno un prodotto ecocompatibile GPL o metano - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di parametro non menzionato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di corrispondenza con le censure autorizzate dal Consiglio dei ministri - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, lett. a), e 45, della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Tale parametro non è menzionato nella delibera consiliare di autorizzazione ad impugnare le suddette disposizioni.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015 e n. 298 del 2013).