Commercio - Norme della Regione Puglia - Orari d'apertura degli esercizi commerciali - Possibilità di regolazione mediante accordi volontari tra gli operatori o nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale concordati - Ricorso del Governo - Contrasto con la normativa statale di liberalizzazione degli orari degli esercizi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - gli artt. 9, comma 4, e 13, comma 7, lett. c), della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo permettono interventi di regolazione degli orari degli esercizi commerciali (rispettivamente, attraverso la promozione di accordi volontari fra gli operatori da parte della Regione e dei Comuni; e nell'ambito dei progetti di valorizzazione commerciale concordati dai Comuni con i soggetti pubblici e privati interessati, con le associazioni del commercio e dei consumatori e con i sindacati), onde si pongono in contrasto con l'assoluto e perentorio divieto di ogni forma, diretta o indiretta, di regolazione degli orari degli esercizi, disposto a fini di liberalizzazione dagli artt. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006 e 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, violando l'esclusiva competenza statale nella materia "tutela della concorrenza", cui il divieto è riconducibile. Né l'illegittimità potrebbe imputarsi solo agli atti in concreto adottati in applicazione delle disposizioni impugnate, giacché è proprio l'aver fornito ad essi una base legale a determinare la violazione costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 299 del 2012, secondo cui l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 va inquadrato nella materia "tutela della concorrenza"; sentenze n. 104 del 2014, n. 27 del 2013 e n. 65 del 2013, dichiarative dell'incostituzionalità di disposizioni regionali contrastanti con la normativa statale di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali).
La totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Nondimeno, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze.