Sentenza 239/2016 (ECLI:IT:COST:2016:239)
Massima numero 39129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Titolo
Commercio - Norme della Regione Puglia - Progetti di valorizzazione commerciale - Possibilità che prevedano il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici - Ricorso del Governo - Contrasto con l'abolizione di limitazioni merceologiche disposta dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Commercio - Norme della Regione Puglia - Progetti di valorizzazione commerciale - Possibilità che prevedano il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici - Ricorso del Governo - Contrasto con l'abolizione di limitazioni merceologiche disposta dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 13, comma 7, lett. a), della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, che include il divieto di vendita di particolari merceologie e la previsione di settori merceologici tra i possibili contenuti dei progetti di valorizzazione commerciale concordati dai Comuni con i soggetti pubblici e privati interessati, con le associazioni del commercio e dei consumatori e con i sindacati. La disposizione impugnata dal Governo si pone letteralmente in contrasto con gli artt. 34, comma 3, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e 3, comma 9, lett. f), del d.l. n. 138 del 2011, i quali - nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - hanno abrogato il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti, al fine di evitare restrizioni alla libera concorrenza fra operatori e discriminazioni concorrenziali.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 13, comma 7, lett. a), della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, che include il divieto di vendita di particolari merceologie e la previsione di settori merceologici tra i possibili contenuti dei progetti di valorizzazione commerciale concordati dai Comuni con i soggetti pubblici e privati interessati, con le associazioni del commercio e dei consumatori e con i sindacati. La disposizione impugnata dal Governo si pone letteralmente in contrasto con gli artt. 34, comma 3, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e 3, comma 9, lett. f), del d.l. n. 138 del 2011, i quali - nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - hanno abrogato il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti, al fine di evitare restrizioni alla libera concorrenza fra operatori e discriminazioni concorrenziali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
16/04/2015
n. 24
art. 13
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/12/2011
n. 201
art. 34
co. 3 lett. d)
legge 22/12/2011
n. 214
art.
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 3
co. 9 lett. f)
legge 14/09/2011
n. 148
art.