Sentenza 239/2016 (ECLI:IT:COST:2016:239)
Massima numero 39130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39125  39126  39127  39128  39129  39131  39132


Titolo
Commercio - Norme della Regione Puglia - Apertura, trasferimento e ampliamento di strutture di vendita e centri commerciali - Assoggettamento ad autorizzazioni comunali - Ricorso del Governo - Contrasto con i principi di semplificazione e liberalizzazione posti dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (LEP) - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e m), Cost. - l'art. 17, commi 3 e 4, della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, che prevede apposite autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività commerciali, rimettendo agli stessi Comuni l'individuazione di procedure e presupposti specifici. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, giacché contraddice esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 - secondo cui la SCIA è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione o licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale - e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011, che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante (con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'UE, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità).


Le disposizioni in materia di semplificazione di cui agli artt. 19 della legge n. 241 del 1990, 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011, in quanto riferite ad attività economiche, costituiscono principi di liberalizzazione e rientrano anzitutto nella competenza in tema di tutela della concorrenza; d'altra parte, in generale, i principi di semplificazione amministrativa sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; pertanto, la violazione delle citate disposizioni da parte del legislatore regionale determina un vulnus all'art. 117, secondo comma, lett. e) e m), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2013, n. 200 del 2012 e n. 164 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  16/04/2015  n. 24  art. 17  co. 3

legge della Regione Puglia  16/04/2015  n. 24  art. 17  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/1990  n. 241  art. 19  

decreto legge  06/12/2011  n. 201  art. 31  

decreto legge  06/12/2011  n. 201  art. 34  

legge  22/12/2011  n. 214  art.