Commercio - Norme della Regione Puglia - Pianificazione territoriale degli insediamenti commerciali - Previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti di maggiori dimensioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Esclusione - Riconducibilità della previsione regionale censurata nel perimetro degli interventi regolativi delle attività economiche consentiti al legislatore regionale - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 18 della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, che stabilisce la previsione di una zonizzazione commerciale negli strumenti urbanistici generali e la necessità di piani attuativi per gli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni. La disposizione impugnata dal Governo - correttamente interpretata nel senso che la zonizzazione da essa prevista non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del «dimensionamento della funzione commerciale» e dell'«impatto socio-economico» siano volte alla cura degli interessi di rango costituzionale indicati dalla legge regionale in esame - rientra appieno negli spazi di intervento regionale salvaguardati dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il quale non pone al legislatore regionale divieti assoluti di regolazione delle zone adibite alle attività commerciali attraverso gli strumenti urbanistici, né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma, al contrario, consente alle Regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere «anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali», purché ciò avvenga «senza discriminazioni tra gli operatori» e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. L'eventualità che, in concreto, la zonizzazione sia utilizzata per proteggere dalla concorrenza gli esercizi esistenti, confinando l'apertura dei nuovi in aree distanti o non competitive, non può quindi farsi risalire alla previsione legislativa censurata, costituendo bensì illegittimo esercizio, in contrasto con essa, del potere amministrativo in campo urbanistico da parte dal singolo Comune, censurabile in sede di giustizia amministrativa. (Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2014, sulla riconducibilità dell'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 al legittimo esercizio della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e sulla incompatibilità con esso di divieti regionali di insediamento commerciale in determinate zone, se ed in quanto - per la loro assolutezza e sproporzione rispetto alle finalità perseguite - frappongano una barriera discriminatoria all'ingresso nel mercato di nuovi operatori).
Secondo un orientamento della giurisprudenza costituzionale espresso a partire dalla sentenza n. 200 del 2012, una liberalizzazione progressiva e ordinata delle attività economiche - intesa come «razionalizzazione della regolazione» - è compatibile con il mantenimento degli oneri «necessari alla tutela di superiori beni costituzionali» e dunque consente «le regolamentazioni giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario», che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite, così da garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale e con gli altri principi costituzionali. In questa prospettiva, la giurisprudenza costituzionale non esclude ogni intervento legislativo regionale regolativo delle attività economiche, ma vigila sulla legittimità e proporzionalità degli stessi rispetto al perseguimento di un interesse di rilievo costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2012, n. 8 del 2013 e n. 105 del 2016; sentenza n. 104 del 2014).