Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetto in malam partem in materia penale - Preclusione, stante il principio della riserva di legge - Ratio - Salvaguardia del monopolio del Parlamento sulle scelte di criminalizzazione - Eccezione - Censura relativa a vizi di formazione degli atti aventi forza di legge in materia penale - Ammissibilità della relativa questione. (Classif. 204003).
L’adozione di pronunce con effetti in malam partem in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al “soggetto-Parlamento” che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso alcune eccezioni a tale principio, che rendono possibile il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetto anche in malam partem. (Precedenti: S. 8/2022 – mass. 44474; S. 17/2021 – mass. 43462; S. 37/2019 – mass. 41546; S. 46/2014 – mass. 37770; S. 5/2014 – mass. 37591; S. 324/2008 – mass. – mass. 32801, 32802; S. 394/2006 – mass. 30803; S. 161/2004 – mass. 28492; S. 148/1983 – mass. 9298; O. 29/2022 – mass. 44729; O. 219/2020 – mass. 42827; O. 65/2008 – mass. 32209; O. 164/2007 – mass. 31286).
Sono ammissibili, anche laddove il loro accoglimento possa produrre effetti in malam partem, le censure concernenti i vizi di formazione degli atti aventi forza di legge in materia penale. Se, infatti, l’esclusione delle pronunce in malam partem mira a salvaguardare il monopolio del soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, sarebbe illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati, i quali pretendano di “neutralizzare” le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio – quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione, o le Regioni, che legiferino indebitamente in materia penale, loro preclusa. (Precedenti: S. 105/2022 – mass. 44725; S. 8/2022 – mass. 44474; S. 189/2019 – mass. 42791; S. 46/2014 – mass. 37770; S. 32/2014 – mass. 37670; S. 5/2014 – mass. 37591).