Sentenza 239/2016 (ECLI:IT:COST:2016:239)
Massima numero 39132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39125  39126  39127  39128  39129  39130  39131


Titolo
Commercio - Norme della Regione Puglia - Rete distributiva dei carburanti - Obbligo per i nuovi impianti di essere dotati almeno di un prodotto ecocompatibile GPL o metano (a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi) - Carattere asimmetrico dell'obbligo e conseguente discriminazione concorrenziale in danno dei nuovi operatori entranti nel mercato - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Difetto di ragionevolezza e di proporzionalità della norma regionale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 45 della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, secondo cui i nuovi impianti di distribuzione del carburante devono essere dotati di almeno un prodotto ecocompatibile GPL o metano, a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi. La disposizione impugnata dal Governo introduce come regola - seppur derogabile in via di eccezione - un obbligo asimmetrico, gravante solo sui nuovi distributori; laddove, invece, l'art. 17, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 pone come regola, a tutela della concorrenza, la libertà d'iniziativa da parte dei singoli distributori, e consente solo in via d'eccezione l'imposizione di obblighi asimmetrici, pur sempre subordinati al rispetto della proporzionalità. L'asimmetria dell'obbligo previsto dalla Regione Puglia determina violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza; la mancanza in esso di caratteri di flessibilità o di transitorietà conduce la Corte ad esprimere una valutazione negativa sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità dalla norma regionale impugnata. (Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2014, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di analoga disposizione della Regione Umbria; sentenza n. 105 del 2016, dichiarativa dell'infondatezza di questione relativa a norma della Regione Lombardia che imponeva un obbligo non asimmetrico e transitorio).


Le previsioni regionali di obblighi asimmetrici determinano violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto rendono eccessivamente oneroso l'ingresso di nuovi operatori in un determinato settore di mercato, con correlativa discriminazione concorrenziale tra operatori già presenti e quelli che intendano accedervi. (Precedente citato: sentenza n. 125 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  16/04/2015  n. 24  art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  24/01/2012  n. 1  art. 17    co. 5  

legge  24/03/2012  n. 27  art.