Sentenza 240/2016 (ECLI:IT:COST:2016:240)
Massima numero 39121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  04/10/2016;  Decisione del  04/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39118  39119  39120  39122  39123  39124


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Dissenso del giudice di primo grado dall'orientamento interpretativo del giudice d'appello non ancora consolidato come diritto vivente - Rimessione della questione di costituzionalità senza sperimentare una diversa interpretazione costituzionalmente orientata - Scelta giustificata dalla probabilità che l'eventuale pronuncia dissenziente venga riformata e che la norma ritenuta incostituzionale continui a trovare applicazione - Rigetto di eccezioni di inammissibilità.

Testo

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e per richiesta di un improprio avallo interpretativo, proposte nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che, nell'interpretazione del Consiglio di Stato, non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative. La scelta del TAR rimettente di sollevare la questione di costituzionalità senza sperimentare la possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, non pare implausibile né si risolve nella mera ricerca di un avallo interpretativo da parte della Corte costituzionale, tenuto conto che un'eventuale decisione dello stesso TAR basata su un'interpretazione confliggente con quella già fatta propria (sia pure con la sola sentenza n. 5172 del 2014) dal giudice amministrativo d'appello sarebbe esposta ad una assai probabile riforma, con la conseguenza che la norma ritenuta incostituzionale continuerebbe a trovare applicazione.


Nelle situazioni in cui il giudice di primo grado si trovi esposto all'alternativa di adeguarsi, pur reputandola incostituzionale, all'interpretazione affermata dal giudice d'appello e non ancora consolidata come diritto vivente, o assumere, in contrasto con essa, una decisione probabilmente destinata ad essere riformata, la proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima.


Una volta che il giudice abbia consapevolmente scelto in modo non implausibile una determinata interpretazione della norma, ritenendola non altrimenti superabile che sollevando questione di legittimità costituzionale, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità (Precedente citato: sentenza n. 221 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/1962  n. 1746  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte