Sentenza 240/2016 (ECLI:IT:COST:2016:240)
Massima numero 39122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  04/10/2016;  Decisione del  04/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39118  39119  39120  39121  39123  39124


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della norma applicabile derivante da scelta interpretativa non implausibile - Insussistenza di aberratio ictus - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma applicabile, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962. L'applicabilità di tale disposizione (e non di altre, quali l'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l'art. 1 della legge n. 390 del 1950), nel percorso decisionale cui il rimettente è chiamato, deriva dalla sua scelta interpretativa - non implausibile, perché conforme all'orientamento del Consiglio di Stato - di ritenere che la medesima disposizione non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" ai militari impegnati in missioni per conto dell'ONU.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/1962  n. 1746  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte