Sentenza 240/2016 (ECLI:IT:COST:2016:240)
Massima numero 39124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
04/10/2016; Decisione del
04/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Titolo
Militari - Benefici combattentistici per "campagne di guerra" - Estensione al personale in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Esclusione in base all'orientamento interpretativo del Consiglio di Stato - Denunciata disparità di trattamento a parità di rischio mortale - Insussistenza - Non assimilabilità delle missioni per conto ONU alla guerra e conseguente diversa posizione dei militari coinvolti nelle une o nell'altra - Assenza di sperequazione tra i rispettivi trattamenti economici complessivamente considerati - Non fondatezza della questione.
Militari - Benefici combattentistici per "campagne di guerra" - Estensione al personale in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Esclusione in base all'orientamento interpretativo del Consiglio di Stato - Denunciata disparità di trattamento a parità di rischio mortale - Insussistenza - Non assimilabilità delle missioni per conto ONU alla guerra e conseguente diversa posizione dei militari coinvolti nelle une o nell'altra - Assenza di sperequazione tra i rispettivi trattamenti economici complessivamente considerati - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, interpretato, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, nel senso che non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative. La disposizione censurata - non riferibile, secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5172 del 2014, ai benefici pensionistici e di buonuscita previsti dalla legge n. 390 del 1950, bensì agli aumenti stipendiali per i combattenti di cui all'art. 7 del r.d.l. n. 1427 del 1922 - mirava a dare soluzione ad una situazione (uccisione nel 1961 di numerosi militari italiani impiegati per conto dell'ONU a Kindu, ex Congo belga) a quel tempo del tutto nuova e in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica. La legislazione successiva - indotta dalla proliferazione delle "missioni di pace" per conto dell'ONU e collocata in un mutato contesto, sia internazionale che dell'ordinamento militare - ha dettato regole specifiche per le singole missioni o gruppi di missioni, determinando in modo dettagliato i trattamenti economici, previdenziali e assicurativi atti a compensare le criticità e i rischi per il personale coinvolto, in alcuni casi estendendo, in altri escludendo espressamente le provvidenze riservate alle campagne di guerra, ma sempre mostrando di distinguere queste ultime dalle missioni ONU. Da tale quadro articolato e stratificato si desume che la qualifica di combattente rimane circoscritta a quella a suo tempo individuata dal d.lgs. n. 137 del 1948, ossia ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, e che solo alcuni dei benefici a questi destinati sono stati estesi ai militari impiegati nelle missioni ONU. In particolare, la c.d. supervalutazione delle campagne di guerra, prevista ai fini pensionistici e della buonuscita dall'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stata consapevolmente riservata dal legislatore ai soggetti che, in future crisi internazionali, dovessero assumere la qualifica di veri e propri "combattenti", anche al di fuori del servizio militare svolto professionalmente. Si tratta di scelte discrezionali non irragionevoli, non valendo di contro obiettare che al concetto tradizionale di "guerra" siano ormai equiparati, in adeguamento al diritto internazionale, quelli di "crisi internazionale" o di "conflitto armato", giacché nell'ordinamento interno non esiste un principio generale di assimilazione, ma norme che discrezionalmente equiparano - a certi fini ed entro certi limiti - le missioni internazionali ai conflitti bellici. Né rileva che in entrambi i casi siano egualmente presenti rischi mortali, poiché la partecipazione di limitati contingenti di soldati professionisti in missioni svolte in territorio estero è situazione ben diversa dallo "stato di guerra", deliberato ai sensi dell'art. 78 Cost., e dalle gravi "crisi internazionali", tali da imporre addirittura il ricorso alla leva obbligatoria generalizzata. L'insussistenza di ogni sperequazione emerge ponendo - più correttamente - a raffronto i trattamenti complessivi (retributivo e pensionistico), rispettivamente riservati ai militari che volontariamente partecipano alle missioni per conto dell'ONU e agli arruolati in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, atteso che i primi ricevono un peculiare trattamento retributivo e stipendiale migliorativo di quello ordinario, mentre - allo stato della legislazione esistente - ai secondi spetterebbe un compenso giornaliero poco più che simbolico, con l'aggiunta della sola "supervalutazione" di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 1993 e n. 234 del 1989, sulla definizione di combattente; sentenza n. 509 del 1988, sulla inerenza alla discrezionalità del legislatore della scelta di non estendere ai partecipanti alle operazioni di polizia coloniale i benefici combattentistici riservati ai partecipanti a veri e propri fatti di guerra).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, interpretato, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, nel senso che non vale ad estendere i c.d. benefici combattentistici per "campagne di guerra" al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative. La disposizione censurata - non riferibile, secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5172 del 2014, ai benefici pensionistici e di buonuscita previsti dalla legge n. 390 del 1950, bensì agli aumenti stipendiali per i combattenti di cui all'art. 7 del r.d.l. n. 1427 del 1922 - mirava a dare soluzione ad una situazione (uccisione nel 1961 di numerosi militari italiani impiegati per conto dell'ONU a Kindu, ex Congo belga) a quel tempo del tutto nuova e in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica. La legislazione successiva - indotta dalla proliferazione delle "missioni di pace" per conto dell'ONU e collocata in un mutato contesto, sia internazionale che dell'ordinamento militare - ha dettato regole specifiche per le singole missioni o gruppi di missioni, determinando in modo dettagliato i trattamenti economici, previdenziali e assicurativi atti a compensare le criticità e i rischi per il personale coinvolto, in alcuni casi estendendo, in altri escludendo espressamente le provvidenze riservate alle campagne di guerra, ma sempre mostrando di distinguere queste ultime dalle missioni ONU. Da tale quadro articolato e stratificato si desume che la qualifica di combattente rimane circoscritta a quella a suo tempo individuata dal d.lgs. n. 137 del 1948, ossia ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, e che solo alcuni dei benefici a questi destinati sono stati estesi ai militari impiegati nelle missioni ONU. In particolare, la c.d. supervalutazione delle campagne di guerra, prevista ai fini pensionistici e della buonuscita dall'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stata consapevolmente riservata dal legislatore ai soggetti che, in future crisi internazionali, dovessero assumere la qualifica di veri e propri "combattenti", anche al di fuori del servizio militare svolto professionalmente. Si tratta di scelte discrezionali non irragionevoli, non valendo di contro obiettare che al concetto tradizionale di "guerra" siano ormai equiparati, in adeguamento al diritto internazionale, quelli di "crisi internazionale" o di "conflitto armato", giacché nell'ordinamento interno non esiste un principio generale di assimilazione, ma norme che discrezionalmente equiparano - a certi fini ed entro certi limiti - le missioni internazionali ai conflitti bellici. Né rileva che in entrambi i casi siano egualmente presenti rischi mortali, poiché la partecipazione di limitati contingenti di soldati professionisti in missioni svolte in territorio estero è situazione ben diversa dallo "stato di guerra", deliberato ai sensi dell'art. 78 Cost., e dalle gravi "crisi internazionali", tali da imporre addirittura il ricorso alla leva obbligatoria generalizzata. L'insussistenza di ogni sperequazione emerge ponendo - più correttamente - a raffronto i trattamenti complessivi (retributivo e pensionistico), rispettivamente riservati ai militari che volontariamente partecipano alle missioni per conto dell'ONU e agli arruolati in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, atteso che i primi ricevono un peculiare trattamento retributivo e stipendiale migliorativo di quello ordinario, mentre - allo stato della legislazione esistente - ai secondi spetterebbe un compenso giornaliero poco più che simbolico, con l'aggiunta della sola "supervalutazione" di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 1993 e n. 234 del 1989, sulla definizione di combattente; sentenza n. 509 del 1988, sulla inerenza alla discrezionalità del legislatore della scelta di non estendere ai partecipanti alle operazioni di polizia coloniale i benefici combattentistici riservati ai partecipanti a veri e propri fatti di guerra).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/1962
n. 1746
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte