Sentenza 241/2016 (ECLI:IT:COST:2016:241)
Massima numero 39149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39150  39151  39152


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della norma applicabile - Eccezione di inammissibilità per aberratio ictus - Rigetto.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma applicabile, formulata dall'INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e 19 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). La fattispecie oggetto del giudizio a quo riguarda un'ipotesi di cumulo tra pensione privilegiata ordinaria e reddito da lavoro autonomo, sicché le censure correttamente si indirizzano contro l'art. 72, comma 2, della legge n. 388, che assoggetta detta pensione, in quanto equiparata ai trattamenti d'invalidità, a un regime di cumulo più rigoroso di quello tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro disciplinato dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, il quale viene in rilievo come tertium comparationis.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 72  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 19  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte