Sentenza 84/2024 (ECLI:IT:COST:2024:84)
Massima numero 46180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  11/04/2024;  Decisione del  11/04/2024
Deposito del 10/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46177  46178  46179


Titolo
Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Criteri - Riferimento al testo letterale e alla ratio della delega - Doppio processo ermeneutico - Necessità (nel caso di specie, non fondatezza della questione relativa alla disposizione che detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva). (Classif. 077004).

Testo

Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (Precedenti: S. 22/2024 – mass. 45964; S. 278/2016 - mass. 39281).

Tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. (Precedenti: S. 22/2024 – mass. 45964; S. 250/2016 – mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015; S. 98/2015; S. 119/2013 – mass. 37115).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 150 del 2022 che, sostituendo l’art. 56 della legge n. 689 del 1981, detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Il legislatore delegato, nell’esercizio del fisiologico margine di discrezionalità connaturato all’istituto – specialmente ampio nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro – non ha ecceduto dai limiti della delega. Le sue scelte risultano, infatti, compatibili con il dato letterale dell’art. 1, comma 17, lett. f, della legge n. 134 del 2021 che imponeva di mutuare «in quanto compatibile» la disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare stabilita dalla legge sull’ordinamento penitenziario. La disciplina dettata, indubbiamente più favorevole per il condannato rispetto a quest’ultima, è funzionale a conferirle spiccata finalità rieducativa evitando gli effetti desocializzanti della pena detentiva breve e assicurando il mantenimento/potenziamento dei legami del condannato con il proprio contesto lavorativo, educativo, affettivo e sociale. Le medesime scelte corrispondono, inoltre, alle due rationes sottese al disegno del legislatore delegante: da un lato, mettere a disposizione del giudice di cognizione, già in fase di commisurazione della pena, risposte sanzionatorie non carcerarie a spiccato orientamento rieducativo, in coerenza con i principi del minimo sacrificio necessario della libertà personale e della necessaria finalità rieducativa della pena, di speciale rilievo in ragione del significativo sovraffollamento in cui versano le carceri; dall’altro lato, incentivare definizioni alternative del processo, in funzione dell’obiettivo di assicurarne tempi di definizione più contenuti. Le disposizioni si inseriscono, infine, in modo coerente all’interno di un quadro normativo volto ad assicurare risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative rispetto al carcere). (Precedenti: S. 22/2022 – mass. 44585; S. 313/1990 – mass. 15938).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/10/2022  n. 150  art. 71  co. 1

legge  24/11/1981  n. 689  art. 56  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte