Sentenza 241/2016 (ECLI:IT:COST:2016:241)
Massima numero 39151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39149  39150  39152


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Profili pregiudiziali del giudizio a quo - Decisione da parte del rimettente con sentenza non definitiva impugnata dalle parti - Controllo della Corte costituzionale - Esclusione in presenza di motivazione non implausibile - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di irrilevanza formulata dall'INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e 19 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), sul presupposto che siano ancora sub iudice alcuni profili pregiudiziali del giudizio a quo potenzialmente preclusivi dell'esame del merito (carenza d'interesse del ricorrente, difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adìto, vincolo del giudicato), decisi con sentenza non definitiva impugnata da entrambe le parti. La rimettente Corte dei conti - sez. giurisd. per la Regione Marche ha affermato, con motivazione non implausibile, la propria giurisdizione sul rapporto previdenziale tra le parti, nonostante la contemporanea pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore dell'INPS; ha escluso che il giudizio a quo sia di mera esecuzione di decisione già passata in giudicato (e quindi demandato alla Corte dei conti centrale); ed ha enucleato elementi - come la diversità dei periodi considerati e le sopravvenienze normative posteriori al giudicato - suscettibili in astratto di escludere l'efficacia vincolante del precedente accertamento irrevocabile. La pendenza di impugnazione su detti profili non implica che la Corte costituzionale possa sovrapporre la propria valutazione di rilevanza a quella già formulata dal rimettente, sorretta da argomenti non arbitrari e cristallizzata in una sentenza non definitiva.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 72  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 19  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte