Sentenza 241/2016 (ECLI:IT:COST:2016:241)
Massima numero 39152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 11/11/2016; Pubblicazione in G. U. 16/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39149  39150  39151


Titolo
Previdenza - Pensione privilegiata ordinaria - Cumulabilità con il reddito da lavoro autonomo limitata al 70 per cento - Denunciata disparità di trattamento rispetto al regime di cumulo integrale stabilito per le pensioni dirette di anzianità - Irragionevole penalizzazione dei titolari di pensione privilegiata aventi i requisiti per accedere a quella di anzianità - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del 2000 e dell'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, censurati - in riferimento all'art. 3 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, in quanto limitano al 70 per cento la cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni privilegiate ordinarie, escludendole dal regime di cumulo integrale con i redditi da lavoro introdotto per le pensioni dirette di anzianità. La comparazione proposta dal rimettente riguarda prestazioni non omogenee, dal momento che la pensione di anzianità si atteggia come un beneficio concesso al lavoratore, prescinde dal raggiungimento dell'età pensionabile e postula l'avvenuto svolgimento dell'attività per un tempo predeterminato, mentre la pensione privilegiata ordinaria è ancorata ad eventi dannosi provocati da una causa di servizio e consegue alla cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio. La natura di retribuzione differita, che accomuna le due prestazioni, non rende costituzionalmente obbligata la loro assimilazione agli effetti della disciplina del cumulo; né la parificazione può derivare dalla circostanza accidentale che il titolare di pensione privilegiata ordinaria abbia tutti i requisiti per accedere anche a quella di anzianità, in quanto se ciò si verifica si ha diritto solo alla prima. È invece ragionevole il punto di equilibrio individuato dal legislatore, che ha scelto di apprestare, ai fini del cumulo con i redditi da lavoro, una disciplina uniforme per le pensioni privilegiate ordinarie e per i trattamenti di invalidità, valorizzando il loro comune presupposto (lesione dell'integrità fisica) e la ratio della pensione privilegiata (costituente "una sorta di riparazione" del danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato). I benefici riconosciuti al percettore di pensione privilegiata ordinaria, anche in termini di incremento della pensione corrisposta, compensano la riduzione della capacità di produrre reddito derivante dall'infermità, e hanno il loro contrappeso nella restrizione del cumulo con il reddito da lavoro, stabilita in misura tale da non intralciare in modo sproporzionato il diritto a lavorare dopo la pensione. (Precedenti citati: sentenze n. 416 del 1999 e n. 155 del 1969, sulla pensione di anzianità; n. 43 del 2015 e n. 428 del 1993, sulla funzione riparatoria della pensione privilegiata e sulla sua riconducibilità alla categoria dei "trattamenti speciali di quiescenza"; n. 30 del 1976, sulla diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che svolga attività lavorativa).

Secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di cumulo tra pensione e lavoro, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, poiché denota una riduzione dello stato di bisogno e della funzione previdenziale della pensione. Tali diminuzioni non si pongono di per sé in contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, ma sono esposte a censure quando implichino una sostanziale decurtazione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento per l'attività esplicata oltre il quale la decurtazione diviene operante. (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2010 e n. 275 del 1976; n. 416 del 1999 e n. 155 del 1969; n. 232 del 1992, n. 204 del 1992 e n. 566 del 1989; n. 30 del 1976).

Spetta alla discrezionalità del legislatore bilanciare i diversi valori di rango costituzionale - come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro (art. 2 Cost.) - coinvolti nella regolamentazione del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, e modulare la concreta disciplina del cumulo in armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 72  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 19  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte