Sentenza 242/2016 (ECLI:IT:COST:2016:242)
Massima numero 39141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39142  39143  39144


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Deposito tardivo dell'atto e difetto di legittimazione dell'interveniente - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio in via principale riguardante, tra l'altro, l'esenzione dei veicoli di interesse storico collezionistico dalla tassa automobilistica regionale, è dichiarato inammissibile - per tardività e per carenza di legittimazione - l'intervento dell'Associazione Historic Whells Club, effettuato oltre il termine stabilito dagli artt. 4 e 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per costante giurisprudenza, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 121 del 2010, n. 172 del 1994 e n. 111 del 1975).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/04/2015  n. 6  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23