Sentenza 242/2016 (ECLI:IT:COST:2016:242)
Massima numero 39142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39141  39143  39144


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Fondo anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari pregressi - Copertura mediante utilizzo di stanziamenti allocati in bilancio alla spesa sanitaria corrente - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 69 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, che destinava alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità gli stanziamenti allocati in bilancio all'upb UO248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/102324). La disposizione impugnata è stata abrogata, con effetti pienamente satisfattivi delle ragioni del ricorrente, dalla sopravvenuta legge reg. Veneto n. 17 del 2015, e medio tempore non ha avuto applicazione, come certificato dall'Ufficio bilancio della Regione. (Precedenti citati: sentenza n. 199 del 2016, sulla cessazione della materia del contendere per sopravvenuta abrogazione di norma medio tempore non applicata).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/04/2015  n. 6  art. 69  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte