Sentenza 242/2016 (ECLI:IT:COST:2016:242)
Massima numero 39143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Veneto - Esenzione dei veicoli e motoveicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico dalla tassa automobilistica e previsione per essi di una tassa forfettaria di circolazione - Contrasto con i limiti di manovrabilità del tributo imposti al legislatore regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Veneto - Esenzione dei veicoli e motoveicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico dalla tassa automobilistica e previsione per essi di una tassa forfettaria di circolazione - Contrasto con i limiti di manovrabilità del tributo imposti al legislatore regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, che esenta dalla tassa automobilistica, sostituendola con un tassa di circolazione forfettaria, i veicoli e motoveicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico. La tassa automobilistica regionale continua a non essere un tributo proprio della Regione, potendo la legge regionale disciplinarla solo entro limiti massimi di manovrabilità (art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011) che concernono anche le esenzioni, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge statale. Pertanto, sia l'eliminazione da parte della Regione di esenzioni previste dalla legge statale, sia, come nella specie, la previsione di una esenzione di esclusiva fonte regionale, eccedono la competenza regionale ed incidono su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 199/2016, n. 288 del 2012, n. 451 del 2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, che esenta dalla tassa automobilistica, sostituendola con un tassa di circolazione forfettaria, i veicoli e motoveicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico. La tassa automobilistica regionale continua a non essere un tributo proprio della Regione, potendo la legge regionale disciplinarla solo entro limiti massimi di manovrabilità (art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011) che concernono anche le esenzioni, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge statale. Pertanto, sia l'eliminazione da parte della Regione di esenzioni previste dalla legge statale, sia, come nella specie, la previsione di una esenzione di esclusiva fonte regionale, eccedono la competenza regionale ed incidono su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 199/2016, n. 288 del 2012, n. 451 del 2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
27/04/2015
n. 6
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 06/05/2011
n. 68
art. 8