Sentenza 242/2016 (ECLI:IT:COST:2016:242)
Massima numero 39144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39141  39142  39143


Titolo
Marchi - Norme della Regione Veneto - Registrazione e promozione da parte della Giunta regionale di marchi collettivi di qualità di proprietà della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del divieto europeo di restrizioni all'importazione nonché del principio di libera circolazione delle merci sul territorio nazionale - Impugnazione basata su erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata - in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 34 e 35 del TFUE. La disposizione impugnata non ha per oggetto l'istituzione - preclusa alla legge regionale - di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti. Essa si limita, invece, ad attribuire alla Giunta regionale il compito di curare - con i fondi all'uopo stanziati - la registrazione e la promozione di marchi collettivi di qualità relativi al patrimonio produttivo e culturale della Regione, nel presupposto che siano già stati istituiti "ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali". Ne consegue che il prospettato contrasto con la normativa europea e gli eventuali effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, se esistenti, sarebbero da imputare alla legislazione sulla cui base il marchio è stato istituito, e non alla norma impugnata; tanto più che questa mira a promuovere i marchi di qualità, indipendentemente dall'esistenza in essi di un'indicazione di provenienza geografica.

Per giurisprudenza costante, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti, perché essi possono produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2013, n. 191 e n. 86 del 2012, e n. 213 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/04/2015  n. 6  art. 49  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 34  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 35