Marchi - Norme della Regione Veneto - Registrazione e promozione da parte della Giunta regionale di marchi collettivi di qualità di proprietà della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del divieto europeo di restrizioni all'importazione nonché del principio di libera circolazione delle merci sul territorio nazionale - Impugnazione basata su erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata - in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 34 e 35 del TFUE. La disposizione impugnata non ha per oggetto l'istituzione - preclusa alla legge regionale - di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti. Essa si limita, invece, ad attribuire alla Giunta regionale il compito di curare - con i fondi all'uopo stanziati - la registrazione e la promozione di marchi collettivi di qualità relativi al patrimonio produttivo e culturale della Regione, nel presupposto che siano già stati istituiti "ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali". Ne consegue che il prospettato contrasto con la normativa europea e gli eventuali effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, se esistenti, sarebbero da imputare alla legislazione sulla cui base il marchio è stato istituito, e non alla norma impugnata; tanto più che questa mira a promuovere i marchi di qualità, indipendentemente dall'esistenza in essi di un'indicazione di provenienza geografica.
Per giurisprudenza costante, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti, perché essi possono produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2013, n. 191 e n. 86 del 2012, e n. 213 del 2006).