Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio a quo - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile - con ordinanza letta in udienza - l'intervento del segretario politico e del segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale concernente l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, che ha soppresso la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta. I suddetti intervenienti non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale, non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati e neppure indiretti, anche perché il partito da essi rappresentato non ha concorso all'assegnazione dei seggi nel Consiglio regionale calabrese.
Per costante giurisprudenza, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Perché l'intervento sia ammissibile, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge deve produrre sulla posizione soggettiva degli intervenienti lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016; n. 221 del 2015 e n. 162 del 2014, e relative ordinanze dibattimentali; n. 293 del 2011, n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza dibattimentale, ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013; ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012, e relativa ordinanza dibattimentale).