Sentenza 243/2016 (ECLI:IT:COST:2016:243)
Massima numero 39168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39167  39169  39170


Titolo
Regione (in genere) - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza nello statuto regionale di disposizioni che ne disciplinino i poteri - Limiti all'esercizio della funzione legislativa immanenti all'istituto della prorogatio - Possibilità di adottare le sole disposizioni "indifferibili e urgenti" dirette a fronteggiare situazioni di pericolo, ovvero necessitate dagli obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario.

Testo

La riserva di statuto regionale (art. 123, primo comma, Cost.), cui è sottoposta la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali, non comporta che, in mancanza di previsioni statutarie espressamente limitative, i poteri dei suddetti organi possano considerarsi tutti genericamente prorogati, dovendo ritenersi immanente all'istituto della prorogatio l'esistenza di limiti all'esercizio dei poteri. In ragione di tale principio generale, il silenzio dello statuto (in specie, della Regione Calabria) sui poteri esercitabili dal Consiglio regionale in prorogatio va interpretato come facoltizzante solo l'esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessitati e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Nel periodo di prorogatio il Consiglio regionale è pertanto tenuto a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi a quelle disposizioni che appaiano "indifferibili e urgenti" al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario. (Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2016, n. 158 del 2015, n. 81 del 2015, n. 64 del 2015, n. 55 del 2015 e n. 44 del 2015; n. 68 del 2010; nonché, sulla riserva di statuto regionale in materia, sentenza n. 196 del 2003).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della cosiddetta prorogatio - concernente le fattispecie in cui coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori - non incide sulla durata del mandato degli organi elettivi, e segnatamente dei Consigli regionali, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato - prima della quale non vi può essere prorogatio - e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. (Precedenti citati: sentenza n. 181 del 2014 e n. 196 del 2003; sentenza n. 208 del 1992).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 1

Costituzione  art. 123  co. 1

Altri parametri e norme interposte