Sentenza 243/2016 (ECLI:IT:COST:2016:243)
Massima numero 39169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
19/10/2016; Decisione del
19/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Elezioni - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge elettorale regionale - Soppressione dell'assegnazione di un seggio in Consiglio regionale al candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta - Disposizione adottata dal Consiglio regionale in prorogatio - Esorbitanza dagli interventi legislativi necessari e indifferibili consentiti agli organi elettivi in regime di prorogatio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Elezioni - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge elettorale regionale - Soppressione dell'assegnazione di un seggio in Consiglio regionale al candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta - Disposizione adottata dal Consiglio regionale in prorogatio - Esorbitanza dagli interventi legislativi necessari e indifferibili consentiti agli organi elettivi in regime di prorogatio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale - l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria n. 19 del 2014, per la parte in cui elimina il rinvio [contenuto nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005] all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo. La disposizione censurata dal TAR Calabria rientra tra quelle adottate dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio per adeguare la legge elettorale calabrese ai rilievi formulati dal Governo con il ricorso n. 59 del 2014 e scongiurare il pericolo di invalidazione delle imminenti elezioni regionali. Tale obiettivo consente di ravvisare il carattere necessario e indifferibile - e dunque la legittimità - dell'intervento dell'organo legislativo in prorogatio esclusivamente con riguardo alle modifiche direttamente volte a conformare la legge elettorale regionale alle censure governative. Poiché queste ultime contestavano la possibilità di seggi consiliari aggiuntivi oltre il numero massimo stabilito dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, per adeguarsi ad esse era sufficiente eliminare il rinvio all'ultimo periodo del citato art. 5, comma 1, che consente il ricorso al seggio aggiuntivo per la nomina a consigliere regionale del candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta. La disposizione censurata ha invece eliminato il rinvio all'intero art. 5, comma 1, con la conseguenza di sopprimere la previsione dell'assegnazione del seggio consiliare al candidato c.d. miglior perdente, la quale, essendo estranea agli interventi resi necessari dai rilievi governativi, era sottratta ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale in regime di prorogatio. (Precedenti citati: sentenza n. 157 del 2016; ordinanza n. 285 del 2014, dichiarativa dell'estinzione del processo relativo al ricorso statale n. 59 del 2014).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale - l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria n. 19 del 2014, per la parte in cui elimina il rinvio [contenuto nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005] all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo. La disposizione censurata dal TAR Calabria rientra tra quelle adottate dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio per adeguare la legge elettorale calabrese ai rilievi formulati dal Governo con il ricorso n. 59 del 2014 e scongiurare il pericolo di invalidazione delle imminenti elezioni regionali. Tale obiettivo consente di ravvisare il carattere necessario e indifferibile - e dunque la legittimità - dell'intervento dell'organo legislativo in prorogatio esclusivamente con riguardo alle modifiche direttamente volte a conformare la legge elettorale regionale alle censure governative. Poiché queste ultime contestavano la possibilità di seggi consiliari aggiuntivi oltre il numero massimo stabilito dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, per adeguarsi ad esse era sufficiente eliminare il rinvio all'ultimo periodo del citato art. 5, comma 1, che consente il ricorso al seggio aggiuntivo per la nomina a consigliere regionale del candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta. La disposizione censurata ha invece eliminato il rinvio all'intero art. 5, comma 1, con la conseguenza di sopprimere la previsione dell'assegnazione del seggio consiliare al candidato c.d. miglior perdente, la quale, essendo estranea agli interventi resi necessari dai rilievi governativi, era sottratta ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale in regime di prorogatio. (Precedenti citati: sentenza n. 157 del 2016; ordinanza n. 285 del 2014, dichiarativa dell'estinzione del processo relativo al ricorso statale n. 59 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
12/09/2014
n. 19
art. 1
co. 1
legge della Regione Calabria
07/02/2005
n. 1
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Calabria
n.
art. 18