Sentenza 243/2016 (ECLI:IT:COST:2016:243)
Massima numero 39170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39167  39168  39169


Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento della censura riferita ad altro parametro.

Testo
Accolta la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale - dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo, rimane assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Primo protocollo addizionale alla CEDU.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  12/09/2014  n. 19  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  07/02/2005  n. 1  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3