Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione - Onere per il rimettente di illustrare le relative ragioni - Possibile utilizzo, in ogni caso, quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione che sottrae alla disciplina ordinaria della corrispondenza telefonica "supplementare" giornaliera i detenuti per reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., senza distinguere coloro ai quali non si applica il divieto di concessione dei benefici ivi previsto). (Classif. 258002).
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può costituire parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la disposizione censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea – ciò che, a sua volta, condiziona, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti – con onere a carico del rimettente di illustrare le relative ragioni. Tuttavia, le norme della Carta possano essere utilizzate, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come criteri interpretativi degli stessi parametri costituzionali pertinenti. (Precedenti: S. 219/2023 – mass. 45887; S. 183/2023 – mass. 45796; S. 33/2021 – mass. 43635).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 CDFUE, dell’art. 2-quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede che l’autorizzazione ai colloqui con i figli minori non può essere concessa più di una volta alla settimana nel caso di detenuti per reati ex art. 4-bis ordin. penit. per i quali tuttavia non sussiste il divieto di concessione dei benefici ivi previsto. Il rimettente non ha, infatti, illustrato le ragioni per le quali la disposizione censurata ricadrebbe nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea. Ciò non impedisce che le norme della Carta possano essere utilizzate, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come criteri interpretativi degli stessi parametri costituzionali pertinenti).