Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Dimostrata ridondanza sulla sfera di competenza regionale - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa dello Stato in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, promosse dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2001/42/CE), rispettivamente, per carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, irragionevole preferenza per l'incenerimento dei rifiuti a scapito dell'economia del riciclo, e mancata previsione della VAS nella procedura di adozione del programma nazionale in materia di gestione integrata dei rifiuti. Le ricorrenti hanno dimostrato in modo adeguato o comunque sufficiente che le violazioni ipotizzate - benché riferite a parametri estranei al riparto delle competenze statali e regionali - ridondano in lesione della sfera delle proprie attribuzioni, individuando espressamente gli ambiti incisi dalla disciplina statale censurata.
Per costante giurisprudenza, le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: che la ricorrente individui gli ambiti di competenza regionale (legislativa, amministrativa o finanziaria) incisi dalla disciplina statale, indicando le relative disposizioni costituzionali; e che la Corte ritenga che sussistano competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina statale. Ciò si verifica quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbliga le Regioni - nell'esercizio di altre loro attribuzioni normative, amministrative o finanziarie - a conformarsi ad una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale per contrasto con parametri estranei al riparto. (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 83 del 2016, n. 68 del 2016. n. 65 del 2016, n. 251 del 2015, n. 89 del 2015, n. 220 del 2013 e n. 219 del 2013).