Ambiente - Rifiuti - Sistema integrato di gestione su scala nazionale - Disciplina introdotta dal decreto-legge c.d. "sblocca Italia" - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e asserito difetto di omogeneità del decreto impugnato - Esclusione - Coerenza finalistica delle relative disposizioni - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato - nella sua interezza e limitatamente all'art. 35 - dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., per asserito difetto di omogeneità del decreto-legge e ritenuta mancanza dei presupposti fattuali per adottarlo. Il contenuto dell'art. 35 è coerente con la finalità di "realizzazione delle opere pubbliche" inclusa nel titolo del decreto, dal momento che i nuovi impianti di incenerimento contemplati dall'art. 35 sono species dell'ampio genus delle opere pubbliche. L'urgente necessità di adottare le disposizioni dell'art. 35 è connessa all'esigenza - rilevata nel suo comma 1 - di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee relative al settore rifiuti. Quanto al prospettato difetto di omogeneità del decreto-legge nella sua interezza, è vero che si tratta di un provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo, articolato e differenziato al suo interno; nondimeno, esso appare fornito di intrinseca coerenza, in quanto le molteplici disposizioni che lo compongono, eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo, essendo tutte preordinate all'unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche, nel più ampio quadro della promozione dello sviluppo economico e del rilancio delle attività produttive. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2012, sul collegamento tra urgente necessità di provvedere e intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge; sentenza n. 32 del 2014, secondo cui i provvedimenti governativi a contenuto plurimo non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità).
La giurisprudenza costituzionale collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012).