Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Ricognizione della capacità complessiva di quelli esistenti e individuazione del fabbisogno di impianti nuovi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevole preferenza per l'incenerimento a discapito del riciclaggio - Esclusione - Riserva allo Stato delle scelte riguardanti l'emergenza rifiuti - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Ricognizione della capacità complessiva di quelli esistenti e individuazione del fabbisogno di impianti nuovi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevole preferenza per l'incenerimento a discapito del riciclaggio - Esclusione - Riserva allo Stato delle scelte riguardanti l'emergenza rifiuti - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 (c.d. "Sblocca Italia"), conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. - in quanto l'individuazione, ivi prevista, degli impianti di trattamento esistenti o da realizzare favorirebbe irragionevolmente l'incenerimento dei rifiuti a discapito dell'economia del riciclaggio. La scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi dell'emergenza rifiuti è rimessa allo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente". Lo Stato, peraltro, ai sensi della norma impugnata, agisce "nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale", il che vale ad escludere il pregiudizio temuto dalla ricorrente.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 (c.d. "Sblocca Italia"), conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. - in quanto l'individuazione, ivi prevista, degli impianti di trattamento esistenti o da realizzare favorirebbe irragionevolmente l'incenerimento dei rifiuti a discapito dell'economia del riciclaggio. La scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi dell'emergenza rifiuti è rimessa allo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente". Lo Stato, peraltro, ai sensi della norma impugnata, agisce "nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale", il che vale ad escludere il pregiudizio temuto dalla ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co. 1
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte