Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39153  39154  39155  39156  39158  39159  39160  39161  39162  39163  39164  39165  39166


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Ricognizione della capacità complessiva di quelli esistenti, individuazione del fabbisogno di impianti nuovi e relativa disciplina - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto - Asserita adozione di un programma nazionale di gestione integrata dei rifiuti in assenza di valutazione ambientale strategica (VAS) - Denunciato contrasto con la normativa europea - Esclusione - Previsione della VAS nella normativa di settore - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2001/42/CE - in quanto adotterebbe un programma nazionale in materia di gestione integrata dei rifiuti senza averne espressamente previsto la sottoposizione alla procedura di VAS. Per gli impianti di trattamento esistenti - rispetto ai quali la norma impugnata ha carattere solo ricognitivo - le procedure di VAS devono ritenersi già esperite. Per gli impianti di nuova realizzazione, la sottoposizione a VAS è contemplata dalla specifica disciplina di settore concernente la localizzazione, la realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; tale disciplina non è modificata dalla qualificazione degli impianti di incenerimento (sia nuovi che esistenti) come "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente". (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016, secondo cui l'art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, attribuendo "carattere di interesse strategico" alle specifiche infrastrutture in esso indicate, non modifica le discipline di settore relative a ciascuna categoria).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 35  co. 1

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 35  co. 3

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 35  co. 4

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/06/2001  n. 42  art.