Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Disciplina introdotta dal c.d. decreto "Salva Italia" - Denunciata lesione delle competenze regionali oltre il limite dell'adeguatezza - Esclusione - Normativa statale finalizzata ad un livello uniforme di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Disciplina introdotta dal c.d. decreto "Salva Italia" - Denunciata lesione delle competenze regionali oltre il limite dell'adeguatezza - Esclusione - Normativa statale finalizzata ad un livello uniforme di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto la disciplina, ivi prevista, degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti comprometterebbe "oltre il limite dell'adeguatezza" le sfere di competenza regionale. La normativa censurata persegue un livello uniforme di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale e, pertanto, risulta legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato; in tale materia lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2016, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 33 del 2011, n. 331 del 2010, n. 278 del 2010, n. 61 del 2009 e n. 10 del 2009; n. 307 del 2003).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto la disciplina, ivi prevista, degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti comprometterebbe "oltre il limite dell'adeguatezza" le sfere di competenza regionale. La normativa censurata persegue un livello uniforme di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale e, pertanto, risulta legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato; in tale materia lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2016, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 33 del 2011, n. 331 del 2010, n. 278 del 2010, n. 61 del 2009 e n. 10 del 2009; n. 307 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co.
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte